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Avviso sulla Trasparenza
Questo Avviso:

• richiama l’attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela dei Clienti
• riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari prevista dal d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico bancario), dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia

IL CLIENTE HA IL DIRITTO:

1. di avere presso la sede e per il tramite delle tecniche di comunicazione a distanza di cui si avvalga Microcredito, e di asportare su supporto durevole copia di questo avviso;

2. di avere presso la sede e per il tramite delle tecniche di comunicazione a distanza di cui si avvalga Microcredito, e di asportare su supporto durevole i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa su Microcredito, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione, sulle condizioni economiche (tassi, spese ed oneri) e sulle principali clausole contrattuali;

3. di ottenere, prima della conclusione del contratto, una copia completa del relativo contratto, contenente anche un documento di sintesi delle principali condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione del medesimo e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna Microcredito ed il Cliente alla stipula del contratto;

4. di ricevere un esemplare in forma scritta del contratto stipulato, contenente il predetto documento di sintesi;

5. di ricevere comunicazioni periodiche sull’andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all’anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;

STRUMENTI DI TUTELA DEL CLIENTE:


1. il contratto deve essere in forma scritta;

2. al Cliente spetta il diritto di recesso, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione in forma scritta, effettuata da Microcredito, e senza penalità a suo carico, in caso di variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali. La possibilità di variazioni deve essere prevista da clausole contrattuali specificatamente approvate;

3. la sostituzione automatica di clausole contrattuali che rinviano agli usi per la determinazione di tassi, oneri e spese (che determino questi in misura più sfavorevole di quella indicata nei fogli informativi) con quelle previste dalla legge;

4. il Cliente ha il diritto di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni.